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domenica 28 febbraio 2016

La tutela legale degli acquisti su Internet

Sempre più transazioni, contratti e rapporti negoziali si effettuano tramite Internet. Non è quindi un caso che siano in aumento anche le truffe o le semplici dispute legali per contratti e acquisti effettuati online. Un tema interessante su cui specializzare il tuo Studio Legale. In questo articolo dall'Avvocato nel Cassetto, i principali temi e rischi da ricordare ai clienti che effettuano operazioni online.

I consumatori, ossia le persone fisiche che acquistano beni o servizi per scopi estranei alla propria attività personale, godono di un’importante tutela anche nel mondo di Internet. È bene premettere che il legislatore italiano non ha ancora previsto una normativa creata ad hoc per gli acquisti dei consumatori on line.
Tuttavia alcune disposizioni vigenti possono essere applicate anche con riferimento al crescente numero di consumatori che acquistano beni e servizi attraverso la rete.
In particolare, in tema di tutela del consumatore nell’ambito del commercio elettronico, in attesa che venga emanato un Testo Unico di coordinamento, la normativa applicabile è rappresentata dalle seguenti disposizioni di legge: decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, emanato in attuazione della direttiva 85/577/CE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e diritto di recesso; decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, emanato in attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

L’applicabilità delle normative citate ai contratti conclusi con un consumatore tramite Internet è stabilita rispettivamente: dall’art. 9 primo comma del d.lgs. 50/1992 che stabilisce che “il presente decreto si applica anche ai contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici”; dall’art. 1 del d.lgs. 185/199, che definisce il “contratto a distanza” come il contratto stipulato fra un consumatore e un fornitore, nell’ambito di un sistema di prestazione di servizi o di vendita di beni negoziato con mezzi di comunicazione a distanza, dove, con quest’ultima espressione, si intende qualsiasi mezzo (qual è certamente Internet) utilizzabile per la conclusione del contratto, in assenza della presenza fisica e simultanea della parti.

DECRETI LEGISLATIVI 50/1992 E 185/1999 

In questa sede ci limiteremo, per esigenze di sintesi e di chiarezza, a illustrare il contenuto dispositivo dei decreti legislativi 50/1992 e 185/1999, come risulta dall’esame parallelo dei relativi testi di legge. Si noti che nel prosieguo faremo riferimento principalmente al d.lgs. 185/1999, in quanto le relative disposizioni – se più favorevoli al consumatore – prevalgono su quelle di cui al d.lgs. 50/1992. Infatti l’art. 15 del d.lgs. 185/1999 stabilisce che – fino all’emanazione di un Testo Unico di coordinamento delle disposizioni del d.lgs. 185/1999 e di quelle del decreto 50/1992 – ai contratti conclusi mediante strumenti informatici e telematici (quindi anche quelli conclusi tramite Internet) si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore Entrambi i decreti in esame stabiliscono: specifici obblighi a carico del venditore, concernenti, in particolare, le informazioni che egli deve fornire al consumatore e le modalità di esecuzione del contratto concluso con quest’ultimo; importanti diritti a favore del consumatore, tra cui il diritto di recedere dal contratto, entro determinati termini, senza necessità di specificarne i motivi. 

Un’ultima considerazione: i decreti legislativi sopra citati trovano applicazione solo nel caso di contratti stipulati tra un fornitore (di beni o di servizi) e un consumatore (operazioni B2C). Consideriamo per esempio due soggetti, Tizio e Caio, entrambi commercianti di prodotti per ufficio. La normativa di seguito esposta si applicherà, per esempio, nel caso in cui Tizio acquisti da Caio via Internet una penna per suo uso personale. Infatti, in questo caso Tizio agisce da normale consumatore, comprando un bene per scopi estranei alla propria attività professionale. La stessa normativa non si applicherà, invece, laddove Tizio compri da Caio una o più penne al fine di rivenderle.

In questo caso, Tizio agisce per scopi legati alla propria attività professionale e, pertanto, tale acquisto non potrà essere supportato dalla tutela prevista dai d.lgs. 50/1992 e 185/1999, prevista specificamente ed esclusivamente per i consumatori. Il legislatore ha attribuito particolare forza alle norme di cui ai d.lgs. 50/1992 e 185/1999 stabilendo che i diritti in essi sanciti non sono rinunciabili (art. 11 del d.lgs. 185/1999 e art. 10 del d.lgs. 50/1992, quest’ultimo limitato al solo diritto di recesso). Pertanto, l’eventuale rinuncia – sia essa spontanea o richiesta dal fornitore – del consumatore ai propri diritti attribuitigli in virtù delle disposizioni che seguono, non sarà valida. Inoltre, è prevista la nullità di ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni di cui ai due decreti in esame. Più in particolare, il fornitore non potrà stabilire varianti alla disciplina che regola i contratti di acquisto di beni o di fornitura di servizi conclusi tramite Internet, a meno che non si tratti di modifiche più favorevoli al consumatore (come per esempio, la previsione di un termine per il diritto di recesso maggiore di quello di 10 giorni stabilito dall’art. 5 del d.lgs. 185/1999). In caso contrario, il fornitore incorrerà nelle sanzioni amministrative di cui all’art. 12 del d.lgs. 185/1999.

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