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mercoledì 2 marzo 2016

Conseguenze e procedura del divorzio

Cosa spiegare al cliente che si rivolge ad un avvocato per una separazione o un divorzio? Occorre anzitutto sfatare i miti e presentare nel modo più chiaro e diretto possibile gli effetti, la procedura ed i tempi.

Il divorzio quale causa di scioglimento del vincolo matrimoniale è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1970, come rimedio al fallimento del rapporto coniugale, quando viene meno, per qualunque ragione, la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Il divorzio è ammesso sia per il matrimonio civile che per quello canonico. In quest’ultimo caso però il giudice non pronuncia lo scioglimento, ma la cessazione degli effetti civili, rimanendo in vita gli effetti religiosi.
Poiché sia possibile il divorzio sono necessarie due condizioni: l’accertamento della fine della comunione spirituale e materiale tra i coniugi; l’esistenza di almeno una delle seguenti cause tassativamente previste dall’art. 3 della legge 898/1970: – condanna definitiva dell’altro coniuge all’ergastolo o a una pena superiore a 15 anni per uno o più delitti non colposi; la condanna definitiva a qualsiasi pena detentiva o assoluzione per vizio totale di mente o sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per i delitti di incesto, violenza carnale, induzione, costrizione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione; la condanna definitiva a qualsiasi pena detentiva o assoluzione per vizio totale di mente o sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o del figlio; per lesioni personali gravissime, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, per maltrattamenti in famiglia ecc.; – sentenza di proscioglimento o assoluzione dell’altro coniuge per il delitto di incesto per mancanza di pubblico scandalo; – annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuto all’estero dal coniuge straniero o nuovo matrimonio contratto all’estero; – mancata consumazione del matrimonio e sentenza definitiva di rettificazione del sesso; – decorso del termine di 3 anni dalla comparizione del coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in caso di precedente procedimento per la separazione giudiziale o consensuale.

Gli effetti della sentenza di divorzio sono i seguenti: possibilità di contrarre nuovo matrimonio; perdita, da parte della moglie, del cognome del marito; conservazione dell’assistenza sanitaria di cui beneficia l’altro coniuge; obbligo, per uno dei due coniugi, di corrispondere un assegno periodico, la cui misura è stabilita sulla base delle sostanze e del reddito del coniuge obbligato; perdita dei diritti successori in relazione ai beni dell’altro coniuge; conservazione del diritto a una percentuale sulla indennità di fine rapporto spettante all’ex coniuge; scioglimento della comunione legale, qualora ciò non abbia avuto luogo con la separazione personale. Come nella separazione personale, i figli possono essere affidati a uno dei coniugi o congiuntamente a entrambi. È importante sottolineare che i doveri nei confronti dei figli non vengono meno anche in caso di nuovo matrimonio di uno o entrambi gli ex coniugi.

Come nella separazione personale, i figli possono essere affidati a uno dei coniugi o congiuntamente a entrambi. È importante sottolineare che i doveri nei confronti dei figli non vengono meno anche in caso di nuovo matrimonio di uno o entrambi gli ex coniugi.
Se non vengono rispettate le condizioni economiche contenute nel verbale omologato di separazione consensuale o nelle sentenze di separazione giudiziale o di divorzio, è possibile agire esecutivamente nei confronti del coniuge inadempiente. I provvedimenti in discorso sono altresì titoli per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il mancato adempimento degli obblighi di assistenza familiare può costituire reato. Quanto stabilito in sede di separazione o divorzio è sempre modificabile, qualora sopravvengano motivi idonei a una revisione delle disposizioni riguardanti l’affidamento dei figli o la misura e i termini di corresponsione dei vari assegni al coniuge o ai figli. Per esempio le condizioni economiche del coniuge che riceve l’assegno di mantenimento possono essersi modificate in meglio e l’altro coniuge può ottenere una corrispondente modifica dell’importo dell’assegno stesso; così, le condizioni economiche di chi percepisce l’assegno potrebbero modificarsi in peggio ed egli potrebbe avere interesse a un aumento del relativo importo (sempre tenute in considerazione le condizioni economiche in cui versa l’altro coniuge).

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