Cosa spiegare al cliente che si rivolge ad un avvocato per una separazione o un divorzio? Occorre anzitutto sfatare i miti e presentare nel modo più chiaro e diretto possibile gli effetti, la procedura ed i tempi.
Il divorzio quale causa di scioglimento del vincolo matrimoniale è stato
introdotto nel nostro ordinamento nel 1970, come rimedio al fallimento del
rapporto coniugale, quando viene meno, per qualunque ragione, la comunione
materiale e spirituale dei coniugi. Il divorzio è ammesso sia per il matrimonio
civile che per quello canonico. In quest’ultimo caso però il giudice non
pronuncia lo scioglimento, ma la cessazione degli effetti civili, rimanendo in
vita gli effetti religiosi.
Poiché sia possibile il divorzio sono necessarie due
condizioni: l’accertamento della fine della comunione spirituale e materiale tra
i coniugi; l’esistenza di almeno una delle seguenti cause tassativamente
previste dall’art. 3 della legge 898/1970: – condanna definitiva dell’altro
coniuge all’ergastolo o a una pena superiore a 15 anni per uno o più delitti non
colposi; la condanna definitiva a qualsiasi pena detentiva o assoluzione per
vizio totale di mente o sentenza di non luogo a procedere per estinzione del
reato per i delitti di incesto, violenza carnale, induzione, costrizione,
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione; la condanna definitiva a
qualsiasi pena detentiva o assoluzione per vizio totale di mente o sentenza di
non luogo a procedere per estinzione del reato a qualsiasi pena per omicidio
volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o del figlio; per
lesioni personali gravissime, per violazione degli obblighi di assistenza
familiare, per maltrattamenti in famiglia ecc.; – sentenza di proscioglimento o
assoluzione dell’altro coniuge per il delitto di incesto per mancanza di
pubblico scandalo; – annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuto
all’estero dal coniuge straniero o nuovo matrimonio contratto all’estero; –
mancata consumazione del matrimonio e sentenza definitiva di rettificazione del
sesso; – decorso del termine di 3 anni dalla comparizione del coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale in caso di precedente procedimento per la separazione
giudiziale o consensuale.
Gli effetti della sentenza di divorzio sono i seguenti: possibilità di
contrarre nuovo matrimonio; perdita, da parte della moglie, del cognome del
marito; conservazione dell’assistenza sanitaria di cui beneficia l’altro
coniuge; obbligo, per uno dei due coniugi, di corrispondere un assegno
periodico, la cui misura è stabilita sulla base delle sostanze e del reddito del
coniuge obbligato; perdita dei diritti successori in relazione ai beni
dell’altro coniuge; conservazione del diritto a una percentuale sulla indennitÃ
di fine rapporto spettante all’ex coniuge; scioglimento della comunione legale,
qualora ciò non abbia avuto luogo con la separazione personale. Come nella
separazione personale, i figli possono essere affidati a uno dei coniugi o
congiuntamente a entrambi. È importante sottolineare che i doveri nei confronti
dei figli non vengono meno anche in caso di nuovo matrimonio di uno o entrambi
gli ex coniugi.
Come nella separazione personale, i figli possono essere affidati a uno dei
coniugi o congiuntamente a entrambi. È importante sottolineare che i doveri nei
confronti dei figli non vengono meno anche in caso di nuovo matrimonio di uno o
entrambi gli ex coniugi.
Se non vengono rispettate le condizioni economiche contenute nel verbale
omologato di separazione consensuale o nelle sentenze di separazione giudiziale
o di divorzio, è possibile agire esecutivamente nei confronti del coniuge
inadempiente. I provvedimenti in discorso sono altresì titoli per l’iscrizione
di ipoteca giudiziale.
Il mancato adempimento degli obblighi di assistenza
familiare può costituire reato. Quanto stabilito in sede di separazione o
divorzio è sempre modificabile, qualora sopravvengano motivi idonei a una
revisione delle disposizioni riguardanti l’affidamento dei figli o la misura e i
termini di corresponsione dei vari assegni al coniuge o ai figli. Per esempio le
condizioni economiche del coniuge che riceve l’assegno di mantenimento possono
essersi modificate in meglio e l’altro coniuge può ottenere una corrispondente
modifica dell’importo dell’assegno stesso; così, le condizioni economiche di chi
percepisce l’assegno potrebbero modificarsi in peggio ed egli potrebbe avere
interesse a un aumento del relativo importo (sempre tenute in considerazione le
condizioni economiche in cui versa l’altro coniuge).
mercoledì 2 marzo 2016
Conseguenze e procedura del divorzio
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